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Affidamento e mantenimento dei figli

Mantenimento dei figli

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Affidamento dei figli

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Mantenimento dei figli

Cosa occorre sapere?

L’art. 30 della Costituzione prevede che “è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

L‘art. 315 bis del Codice Civile statuisce, dal canto suo, che: “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue ispirazioni.

L’art. 316 bis del Codice Civile stabilisce, poi, che: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”

Questo diritto/dovere – che riguarda i figli minorenni e i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti – permane a carico di entrambi i genitori, ovviamente, anche in caso di separazione e di divorzio, ovvero di scioglimento della coppia di fatto.

In caso di separazione o di divorzio o di scioglimento della coppia di fatto, viene sempre stabilito un assegno di mantenimento dei figli?

No

L’assegno di mantenimento a favore dei figli viene stabilito a carico di un genitore in favore dell’altro,   quando sia necessario equilibrare le risorse dei genitori, in quanto uno dei due genitori ha risorse maggiori rispetto l’altro, ovvero quando i figli passano un tempo maggiore con un genitore piuttosto che con l’altro.

Questo significa che se i due genitori hanno redditi sostanzialmente equivalenti ed i figli trascorrono un tempo equivalente presso ciascuno di essi, allora non sarà stabilito alcun assegno a carico di uno dei due genitori.

Ma questa è nella realtà un’ipotesi piuttosto rara.

Nella maggior parte dei casi si verifica una, o entrambe, delle seguenti ipotesi:

  • uno dei due genitori ha risorse economiche maggiori rispetto all’altro.
  • i figli trascorrono con uno dei due genitori un tempo maggiore rispetto che con l’altro

In questi casi verrà previsto un assegno di mantenimento a carico del genitore che ha le risorse maggiori, ovvero del genitore con il quale il figlio passa un tempo minore, in modo tale da livellare il dislivello economico e/o temporale tra i genitori, ciò in quanto, i figli non debbono risentire della separazione, ovvero del divorzio dei genitori e debbono poter mantenere, anche a seguito di detta separazione/divorzio, il medesimo tenore di vita di cui godevano sin quando la coppia genitoriale è stata unita, in termini, ad esempio di scuole frequentate, di sport effettuati, di vacanze godute, ecc.

Chi stabilisce l'entità dell'assegno di mantenimento ed in base a quali criteri?

L’entità dell’assegno di mantenimento viene stabilita dagli stessi genitori, nel caso di separazione e/o divorzio consensuali.

A differenza di quanto accade per l’assegno di mantenimento del coniuge, però, l’assegno di mantenimento dei figli è sempre soggetto al vaglio giudiziale.

Spetta, infatti, al Giudice di verificare che, nella determinazione di detto assegno, i genitori abbiano tenuto conto dei cinque criteri indicati a tal fine dall’art. 337 ter Codice Civile, ovvero: 

  1. le attuali esigenze del figlio.
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori.
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Per cui, in caso di separazione consensuale, se il Giudice ravvisa che l’assegno di mantenimento concordato dai genitori non consenta ai figli di conservare lo stesso tenore di vita di cui gli stessi hanno goduto durante il periodo in cui la famiglia è restata unita, ovvero che l’assegno medesimo sia inferiore alle risorse economiche dei genitori, non omologa la separazione. Per cui se i coniugi vorranno ugualmente separarsi consensualmente dovranno adottare un nuovo accordo riguardo ai figli. 

Nel caso di divorzio congiunto, invece, nel caso in cui l’accordo dei coniugi circa i figli non venga ritenuto dal Giudice idoneo a soddisfare le esigenze di questi ultimi, sarà il Giudice medesimo ad adottare i provvedimenti urgenti, anche relativi ai figli e nominerà un giudice istruttore, con la conseguente trasformazione del divorzio da congiunto a giudiziale a meno che i coniugi non trovino un nuovo accordo circa il mantenimento dei figli.

Nel caso di separazione e/o divorzio effettuati per il tramite della procedura di negoziazione assistita, il vaglio sulla congruità dell’assegno di mantenimento disposto in favore dei figli nell’accordo tra i coniugi, sarà svolto dalla Procura della Repubblica, presso la quale l’accordo frutto della negoziazione assistita deve essere depositato. Se la Procura ritiene che l’accordo raggiunto tuteli gli interessi dei figli, darà la sua autorizzazione, in caso contrario non la rilascerà e la separazione e/o divorzio non si potranno perfezionare, sin quando non viene raggiunto un nuovo accordo che ottenga l’autorizzazione della Procura.

In caso di separazione e/o divorzio giudiziali è il Giudice a stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento dei figli (come quella del coniuge) tenendo presente i medesimi criteri di cui il sopra riportato art. 337 ter codice civile.

Come viene stabilita l'entità dell'assegno di mantenimento?

Non esistono criteri normativi che rendano certa l’entità dell’assegno di mantenimento e spesso questa entità muta a seconda del Tribunale competente a decidere.

Al fine di tentare di arginare questa incertezza, il Tribunale di Monza ha adottato delle tabelle per la determinazione dell’assegno di mantenimento, che costituiscono un modello di riferimento per molti Tribunali, ancorché risalenti al 2008.

Queste tabelle prevedono che l’entità dell’assegno per i figli cambi a seconda del numero dei figli da mantenere e a seconda se al coniuge collocatario spetti, o meno, pe sé un assegno di mantenimento.

Nell’ipotesi in cui al genitore collocatario non spetti un proprio assegno di mantenimento:

  • in presenza di un solo figlio, l’assegno per il mantenimento di quest’ultimo sarà pari al 25% circa del reddito percepito dall’altro genitore;
  • in presenza di due figli l’assegno sarà pari a circa il 40% di detto reddito;
  • in presenza di tre figli l’assegno sarà pari a circa il 50% circa di detto reddito.

Nel caso in cui al coniuge affidatario spetti un proprio assegno di mantenimento, gli importi dovuti per il mantenimento dei figli saranno ovviamente ridotti per consentire al genitore/coniuge, tenuto al pagamento di questi assegni, di potersi a sua volta mantenere.

In questo caso, le Tabelle del Tribunale di Monza prevedono che in presenza di un solo figlio l’assegno in relativo favore sarà pari ad 1/5 circa del reddito del genitore obbligato

  • in presenza di due figli l’assegno sarà pari a circa 1/3 di questo reddito;
  • in presenza di tre figli l’assegno sarà pari a 2/5 del medesimo reddito.

In linea di massima, nel calcolare dette percentuali non si terrà conto del reddito netto del genitore obbligato, ma del reddito decurtato delle spese che detto genitore dovrà affrontare per il suo mantenimento, una volta lasciata la casa coniugale, assegnata all’altro genitore.

Di norma, il Giudice nel determinare l’entità dell’assegno, specie in fase di udienza presidenziale –  sia essa quella del procedimento di separazione  ovvero di divorzio –  dove vengono adottati provvedimenti provvisori, tiene conto, per esigenze di celerità, prevalentemente degli importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi depositate dai separandi o divorziandi coniugi.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui dall’esame della documentazione contabile che i coniugi debbono entrambi depositare in Tribunale (dichiarazione dei redditi, Cud, estratti di conti correnti ecc..) dovesse emergere una situazione economica non collimante con il tenore di vita goduto dalla famiglia, ovvero in contraddizione con il possesso di determinati beni (si pensi a macchine, barche, orologi di lusso, ecc..), il Giudice potrà disporre, d’ufficio o su richiesta di parte, indagini patrimoniali, avvalendosi della polizia tributaria, ovvero di Ctu contabili,  autorizzando il consulente ad accedere alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

Ed, invero, l’Art. 337 ter Codice civile prevede per la parte di attuale interesse che:

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi

Ma non è solo il Giudice a poter effettuare detti accertamenti.

Invero, anche il coniuge più debole, in vista della separazione e/o del divorzio, ove non in possesso della necessaria documentazione comprovante la situazione reddituale dell’altro coniuge, può avere accesso diretto ai documenti nell’anagrafe tributaria; documenti questi che  possono essere qualificati come documenti amministrativi a tutti gli effetti e come tali accessibili in base agli arrt. 22 e ss. della legge 241/1990.

Quali spese vengono coperte dall'assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento copre le c.d. spese ordinarie, ovvero quelle stesse spese che i genitori sostenevano per i figli allorché vivevano tutti sotto uno stesso tetto.

Il Tribunale di Roma ha stilato un protocollo nel quale sono dettagliatamente indicate tutte le spese che vengono ritenute rientrare nell’assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessere autobus e metri) carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate, dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola dopo scuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc).

Quali spese non rientrano nell'assegno di mantenimento?

Tutto quanto non rientra nelle spese ordinarie viene ritenuto una spesa straordinaria che andrà, quindi, corrisposta dal genitore tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento, in aggiunta all’assegno medesimo.

Le spese straordinarie di norma vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Nell’ipotesi di una rilevante disparità economica tra i due genitori, la percentuale di riparto potrà essere diversa. 

Le spese straordinarie si dividono in due categorie:

  • quelle che richiedono necessariamente l’accordo con il il genitore non collocatario, in difetto del quale accordo alcun rimborso può essere chiesto ed ottenuto da quest’ultimo;
  • quelle c.d. indifferibili ed urgenti, per le quali, ai fini del relativo rimborso, non è richiesto alcun previo accordo con l’altro genitore.

Nella spese che richiedono il necessario preventivo accordo con il genitore non collocatario, rientrano: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavori del genitore che li utilizza; corsi di lingue, corsi artistici, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente dai figli senza i genitori, spese per l’acquisto e la manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; spese per l’attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’attività agonistica; spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate per il tramite del SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esame diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Il genitore che vuole affrontare dette spese è tenuto a richiedere il consenso dell’altro per iscritto. Se il genitore di cui è richiesto il consenso non si esprime entro 10 giorni, il suo silenzio verrà ritenuto equivalente al consenso. 

Nelle spese straordinarie urgenti ed indifferibili – per le quali non è necessario, ai fini del rimborso, ottenere il preventivo accordo del genitore non collocatario –  rientrano: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco,  spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accoro sulla terapia con specialista privato; spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto.

Aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento

L’importo dell’assegno di mantenimento per i figli, come quello per il coniuge separato o divorziato, si rivaluta annualmente secondo gli indici ISTAT.

La rivalutazione è sempre dovuta, anche nell’ipotesi in cui detta rivalutazione non sia stata espressamente prevista nell’accordo tra le parti, ovvero nel provvedimento giudiziale.

Per individuare quando nasce l’obbligo di corrispondere il primo aggiornamento ISTAT, occorre avere riguardo alla data in cui è dovuto il primo assegno di mantenimento.

In alcuni casi, detta data è indicata nell’accordo dei coniugi, ovvero nel provvedimento del Giudice, ad esempio 7 luglio o 2020. In questo caso il primo assegno con l’importo aggiornato dovrà essere corrisposto il 7 luglio 2021, e cosi via di anno in anno

Se, invece, l’accordo delle parti, ovvero il provvedimento del Giudice, non indicano alcuna data di decorrenza, occorre aver riguardo alla data in cui è stato sottoscritto l’accordo di negoziazione assistita, ovvero alla data in cui è stato depositato  il ricorso congiunto, in caso di separazione o divorzio consensuale, ovvero alla data in cui è stato depositato il ricorso per la separazione o divorzio giudiziale: ciò in quanto l’obbligo al pagamento dell’assegno retroagisce al momento del deposito della domanda.

Per il calcolo dell’aggiornamento ci si può avvalere del sito dell’Istat https://www.istat.it/it/archivio/30440 cliccando sulla terza riga della prima tabella dove si legge “Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”.

Regime fiscale dell'assegno di mantenimento

A differenza di quanto accade per l’assegno di mantenimento che viene corrisposto al coniuge – che può essere interamente detratto dalle tasse, da parte del coniuge obbligato – l’assegno di mantenimento dei figli non può essere portato in deduzione da parte del genitore che lo corrisponde.

Di contro, il genitore che percepisce l’assegno per i suoi figli non è tenuto a pagarvi le tasse e non è tenuto, quindi, ad inserirlo nella dichiarazione dei redditi.

E' possibile rinunciare all'assegno di mantenimento a favore dei figli?

No in quanto si tratta di un diritto indisponibile.

All’assegno di mantenimento non può rinunciarvi né il genitore che percepisce l’assegno, eventualmente il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

Ove il genitore o il figlio rinuncino all’assegno, questa rinuncia non esonera il genitore obbligato sin quando non interviene un provvedimento giudiziale di revoca dell’assegno.

Come tutelarsi nell'ipotesi in cui il genitore obbligato non versi l'assegno di mantenimento?

Occorre premettere che tanto l’accordo omologato in sede di separazione/divorzio consensuali, ovvero di negoziazione assistita, che il provvedimento del Giudice in sede di separazione/divorzio giudiziali siano titoli esecutivi.

Questo vuol dire che in caso di inadempimento da parte del genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno, è possibile, previa diffida da effettuarsi con raccomanda a.r., far notificare dall’avvocato un atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo, con l’indicazione delle somme che non sono state versate, maggiorate delle spese del precetto medesimo, concedendo al genitore obbligato gli usuali 10 giorni per l’adempimento.

Decorso questo lasso temporale, senza che il genitore-debitore abbia provveduto, è possibile procedere all’esecuzione forzata, e, quindi al pignoramento mobiliare/immobiliare, ovvero al pignoramento presso terzi.

Queste procedure esecutive forzate consentono di ottenere il pagamento degli arretrati, ma non garantiscono la regolarità e la puntualità nei pagamenti futuri.

Come può fare il genitore avente diritto all'assegno per garantirsi la puntualità nel pagamento da parte del genitore obbligato?

Se il genitore obbligato dispone di uno stipendio, ovvero di una pensione, ovvero di altre tipologie di pagamento mensili (si pensi ad esempio a canoni di locazione) e si ha il fondato timore –  giustificato da reiterati inadempimenti e ritardi nella corresponsione dell’assegno di mantenimento –  che detto genitore  non sarà puntuale nel pagamento di detto assegno, l’altro genitore potrà richiedere al Giudice, attraverso uno specifico procedimento, che il terzo tenuto a corrispondere detti pagamenti mensili (quali il datore di lavoro, l’INPS, il conduttore ecc.), versi direttamente a lui/lei l’importo dell’assegno di mantenimento

L’art. 156 Cod. Civ, infatti prevede che 156 c.c. “il Giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.

In questo modo, il genitore collocatario dei figli vedrà tutelato il suo diritto tanto ad ottenere le somme spettantegli, quanto ad averle puntualmente, evitando in tal modo di dover ciclicamente ricorrere alle procedure di esecuzione forzata per ottenere gli arretrati.

Quando si prescrive l'assegno di mantenimento e come interrompere la prescrizione?

Il diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento non è soggetto a prescrizione.

Ciò che si prescrive sono, infatti, i singoli assegni di mantenimento.

L’art. 2948 Cod. Civ prevede che si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve essere pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Quindi, i singoli assegni di mantenimento si prescrivono in cinque anni decorrenti dal mese in cui debbono essere pagati.

Ad esempio, un assegno che debba essere pagato entro il 5 del settembre 2020, si prescriverà il 5 settembre 2025

Una volta prescritti i singoli assegni mantenimento non possono essere più oggetto di esecuzione forzata, ovvero non si può più costringere, tramite esecuzione forzata, il genitore a corrisponderne il relativo importo.

C’è tuttavia un modo per interrompere la prescrizione.

Prima del decorso dei cinque anni, occorre inviare al genitore obbligato, per il tramite di raccomanda a.r., una specifica e circostanziata diffida di pagamento degli assegni di mantenimento non corrisposti.

Ovviamente non è necessario mandare una diffida di pagamento per ciascuno assegno non corrisposto, ma si possono accumunare in un’unica diffida tutti gli assegni di mantenimento arretrati sino ad una certa data, purché, si ripete, non dovuti da più di cinque anni.

Si può sospendere il pagamento dell'assegno di mantenimento nei periodi in cui il figlio si trova presso il genitore obbligato a detto pagamento?

No.

Nei periodi in cui il figlio si trova presso il genitore non collocatario questi non può sospendere la corresponsione dell’assegno di mantenimento, ciò in quanto l’assegno di mantenimento non costituisce un semplice rimborso, da parte del genitore onerato, delle spese che l’altro affronta durante il mese, ma la rata di un assegno annuale, parametrato sulle esigenze del figlio.

Può il genitore onerato modificare di propria iniziativa l'importo dell'assegno, ovvero cessarne la corresponsione?

No.

Se il genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno ritiene che le sue condizioni economiche siano notevolmente peggiorate, ovvero ritiene che il figlio (divenuto maggiorenne) abbia raggiunto una parziale, ovvero totale, indipendenza economica, non può di propria iniziativa ridurre l’entità dell’assegno corrisposto, ovvero cessare di corrisponderlo.

Per ridurre l’entità dell’assegno, ovvero cessare del tutto di corrisponderlo, è necessario intraprendere, eventualmente anche di comune accordo con l’altro genitore, una specifica procedura al termine della quale, sarà il Giudice a pronunciarsi sulla riduzione dell’assegno, ovvero sulla sua revoca.

SINO A QUANDO PERMANE L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI.

L’obbligo permane sin quando il figlio maggiorenne non sia divenuto economicamente autosufficiente.

Anche in questo caso, però, il genitore obbligato non può esonerarsi autonomamente dal corrispondere l’assegno una volta ritenuto che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza, ma deve ottenere una pronuncia in merito del Giudice. Sul punto si evidenzia come il genitore che voglia ridurre o cessare di corrispondere l’assegno ha l’onere di dimostrare la sopravvenuta, almeno in parte, indipendenza economica del figlio.

Il concetto di autosufficienza economica è molto elastico ed è stato fatto oggetto interpretazioni molto varie da parte della giurisprudenza.

In alcuni casi, i Giudici hanno deciso di revocare l’assegno di mantenimento al figlio che aveva ottenuto un lavoro a tempo determinato, purché la durata di questo lavoro non fosse troppo breve e la relativa paga adeguata.

In altri casi, è stata disposta la revoca dell’assegno per il figlio che aveva intrapreso una attività lavorativa rivelatasi poi non sufficientemente redditizia, o che era stata successivamente persa.

Quello che, infatti, conta è che il figlio maggiorenne diventi indipendente economicamente, non che conservi nel tempo questa sua acquisita indipedenza. Ove la dovesse perdere, infatti, il figlio avrà diritto solo agli alimenti, ma non vedrà ripristinato il suo diritto al mantenimento.

Certamente perde il diritto al mantenimento il figlio che rifiuti un’offerta di lavoro adeguata al suo titolo di studio, ovvero il figlio che non si rende economicamente indipendente per sua colpa, in quanto, ad esempio, non porta avanti con proficuo il ciclo di studi intrapreso, ovvero non si impegni a cercare alcuna attività lavorativa una volta concluso detto ciclo.

Profili penali della mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento

L’art. 570 bis del codice penale prevede che “le pene previste dall’art, 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Questo articolo, pertanto, sanziona il genitore che non paga l’assegno di mantenimento per i figli stabilito in sede di separazione e/o di divorzio. 

Ove il mancato pagamento dell’assegno determini anche uno stato di bisogno in capo ai figli (nel senso che questi non hanno il necessario per vivere), il genitore inadempiente, oltre all’art. 570 bis viola anche l’art. 570 codice penale, con conseguente aumento della pena. Una parte della giurisprudenza ritiene, però, che non si configurino in tal caso due reati ma quello meno grave (570 bis cp) viene assorbito in quello più grave.    

Questo reato è configurabile anche nell’ipotesi in cui il genitore obbligato si limiti a corrispondere solo una parte dell’assegno di mantenimento, ritenendo mutate le sue condizioni economiche, ovvero quelle dei figli. Ciò in quanto il genitore obbligato non può di propria iniziativa modificare l’entità del mantenimento, in assenza di un provvedimento giudiziale.

L’esistenza di difficoltà economiche in capo in capo al genitore obbligato che non corrisponde l’assegno non impedisce il configurarsi del reato, a meno che lo stesso non versi (ad esempio per motivi di salute) nella persistente impossibilità incolpevole di procurarsi entrate) per mantenere suoi figli

E' possibile stabilire un unico assegno di mantenimento a favore di più figli?

No, in quanto ogni figlio, anche in base alle diverse età, ha diverse esigenze.

Stabilire poi un assegno unico renderebbe eccessivamente complicata la relativa revisione, ove mutassero le necessità e le esigenze dei singoli figli.

È tutta possibile stabilire per ciascuno dei figli un assegno della medesima entità.

Nel caso in cui il genitore non ha le risorse per provvedere al mantenimento dei figli, chi per legge è tenuto a farvi fronte?

Gli Ascendenti

L’art. 316 bis codice civile prevede che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Tutta via la Corte di Cassazione ha precisato che l’obbligo di mantenimento a carico dei nonni sussiste solo in via sussidiaria, ovvero quando entrambi i genitori non sono in grado di provvedere al mantenimento dei loro figli

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