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Separazione

La separazione spiegata passo dopo passo

Lo scopo di questa guida è quello di fornirti tutte le principali informazioni preliminari sulla separazione; tutte quelle informazioni che di solito vengono acquisite nel primo incontro preliminare con l’Avvocato. Grazie ad essa avrai una visione di insieme del procedimento che ti accingi ad affrontare

La separazione consensuale è un procedimento che si svolge dinanzi al Tribunale finalizzato a consentire ai coniugi di vivere separati.

Esso presuppone il raggiungimento di un accordo tra i coniugi, nel quale vengono definite tutte le condizioni relative al loro vivere separati e quindi principalmente:

  • L’assegnazione della casa coniugale al genitore c.d. collocatario, ovvero quello presso il quale vivranno in prevalenza i figli minorenni o non economicamente autosufficienti
  • Il regime di affidamento dei figli minorenni
  • Il mantenimento dei figli minorenni o non economicamente autosufficienti
  • L’eventuale mantenimento del coniuge

I procedimenti di separazione consensuale, così come quelli per la separazione giudiziale e/o per il divorzio (sia esso consensuale o giudiziale) sono stati grandemente innovati dalla c.d. Riforma Cartabia (D.L.vo n. 149/2022).

Tutto quanto verrà di seguito esposto è aggiornato con le innovazioni apportate da questa Riforma

11separazione

È necessaria l'assistenza di un avvocato per separarsi consensualmente?

Si.

A seguito della c.d. riforma Cartabia anche per separarsi consensualmente è necessaria la presenza di un avvocato.

A differenza della separazione giudiziale, però, è possibile che entrambe le Parti siano difese da un unico avvocato, cui quindi, andrà attribuita una procura congiunta.

Quanto tempo ci vuole per raggiungere l'accordo e come vengono condotte le trattative?

Per verificare la possibilità di concludere un accordo sono sufficienti, in base all’esperienza maturata dallo Studio, un massimo di  3-4 incontri, durante i quali è consigliabile la partecipazione personale delle Parti.

Ove, tuttavia, la conflittualità tra i coniugi fosse elevata, la partecipazione agli incontri dei soli Avvocati (di solito quando c’è un elevato tasso di litigiosità i coniugi preferiscono avere ciascuno il proprio avvocato), tanto più se esperti in diritto di famiglia, potrebbe consentire ugualmente di giungere alla conclusione del miglior accordo possibile.

Cosa accade dopo che i coniugi hanno raggiunto l'accordo?

L’accordo viene trasfuso in un ricorso che, sottoscritto anche dai coniugi, oltre che dagli avvocati, viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale competente, ovvero quello in cui uno dei due coniugi ha la residenza o il domicilio.

A seguito del deposito del ricorso, il Presidente fissa l’udienza per la comparizione della Parti dinanzi al Giudice  relatore (si osserva come la competenza a decidere della separazione sia del Collegio e non del Giudice  monocratico) e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale esprime il proprio parere entro 3 giorni prima della data dell’udienza.

Qual è il contenuto necessario del ricorso per separazione consensuale?

L’art. 473 bis. n. 51 del riformato codice di procedura civile prevede che il ricorso per separazione consensuale debba essere sottoscritto da entrambi i coniugi e debba contenere le seguenti necessarie indicazioni;

  • L’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda proposta;
  • Il nome, cognome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora ed il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave;
  • Il nome, cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
  • La chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda e le relative conclusioni.
  • Le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio, nonché le indicazioni degli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Con il ricorso le Parti  possono anche regolamentare in tutto o in parte i loro rapporti patrimoniali.

Si evidenzia che, in forza dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987 tutti i trasferimenti immobiliari, che vengano effettuati dai coniugi per definire all’interno del procedimento di separazione i loro rapporti patrimoniali,  sono esenti da tasse e quindi le Parti non pagheranno per i relativi contratti alcuna imposta di registro, ipotecaria, catastale e tassa d’archivio.

Come si svolge l'udienza dinanzi al giudice relatore?

Durante l’udienza, il Giudice  relatore, sente le Parti e prende atto della loro volontà di non riconciliarsi; il Giudice  medesimo può sempre chiedere dei chiarimenti circa il contenuto dell’accordo raggiunto dai coniugi e trasfuso nel ricorso e, può sempre richiedere che venga a depositata la seguente documentazione:

  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni:
  • Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • Gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Terminata l’istruttoria, il Giudice  relatore rimette la causa alla decisione del Collegio, il quale provvede con sentenza, con la quale omologa la separazione.

I coniugi debbono necessariamente partecipare all'udienza di cui al punto precedente?

No.

I coniugi, che di comune accordo non intendono comparire dinanzi al Giudice, debbono, per il tramite del loro legale, farne richiesta nel ricorso, chiedendo che l’udienza di comparizione personale degli stessi sia sostituita dal deposito di note scritte.

In tal caso (cioè se non vogliono comparire) i coniugi, nel ricorso, debbono espressamente dichiarare di non volersi riconciliare e debbono depositare la seguente documentazione:

    • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni:
    • Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
    • Gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Cosa accade se l'accordo raggiunto dai coniugi viene dal tribunale ritenuto in contrasto con l'interesse dei figli?

Nel caso in cui il Giudice ritenga che l’accordo dei coniugi contenga decisioni in contrasto con l’interesse dei figli, convocherà le Parti indicando le modificazioni da apportare.

Se queste modificazioni non vengono apportate, ovvero la soluzione prospettata dalle Parti non viene ritenuta idonea, la separazione non verrà omologata, e la domanda di separazione medesima verrà, quindi, rigettata.

E' possibile separarsi consensualmente senza andare in tribunale? - La negoziazione assistita

Sì.

È possibile separarsi consensualmente, non solo tramite ricorso depositato in Tribunale, ma non anche attraverso l’agile strumento della negoziazione assistita.

La procedura di negoziazione assistita consente di separarsi in tempi molto rapidi, senza la necessità di andare in Tribunale.

Puoi visionare il modulo del Consiglio Nazionale Forense da utilizzare per la stipula della Convenzione di negoziazione assistita

Per l’espletamento della procedura di negoziazione assistita, infatti, la legge prevede un termine minimo di un mese ed un termine massimo di tre mesi per trovare l’accordo, termine questo prorogabile per volontà delle Parti di altri 30 giorni.

Nel caso in cui si opti per la negoziazione assistita, l’accordo che viene raggiunto dai coniugi (che dovranno essere necessariamente assistiti da almeno un avvocato per parte) non viene trasfuso in un ricorso da depositarsi in Tribunale, ma è lo stesso accordo che viene depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale competente, che, in pochi giorni lo autorizza, ovvero si limita ad apporre il nulla osta, a seconda se vi siano o meno figli minorenni e/o non economicamente autosufficienti.

Detto accordo, munito di autorizzazione o nulla osta, tiene il luogo del corrispondente provvedimento giudiziale

La negoziazione si può svolgere interamente con modalità telematiche e gli incontri si possono svolgere da remoto in collegamento audio-video.

All’interno dell’accordo di negoziazione è possibile anche concordare, per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, trasferimenti immobiliari.

Nel quale caso, però, l’accordo ha unicamente un effetto obbligatorio;  per cui ove con l’accordo venga concluso uno dei contratti, o venga compiuto uno degli atti soggetti a trascrizione, le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Si evidenzia come detti contratti, in forza dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987, sono esenti da tasse e quindi le Parti non pagheranno alcuna imposta di registro, ipotecaria, catastale e tassa d’archivio.

Oltre che per la separazione, la procedura di negoziazione assistita può essere impiegata anche in caso di divorzio ed in caso di modifiche degli accordi o dei provvedimenti che hanno definito la separazione o il divorzio. Del pari la negoziazione può essere impiegata per raggiungere una soluzione consensuale delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate ad essi relativi.

Quando è possibile separarsi senza avvocati? - Separazione in comune

È possibile separarsi senza avvocati (nel senso che la presenza dell’avvocato è facoltativa) solo dinanzi al Sindaco del Comune di residenza di uno dei due coniugi, ovvero del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Questa procedura può, però, essere seguita, solo nell’ipotesi in cui non vi siano figli minori, ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ovvero incapaci o portatori di handicap.

Questa procedura può essere utilizzata anche per il divorzio, ovvero per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.

L’Ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi, ovvero divorziare, secondo le condizioni tra di esse concordate.

Ricevute dette dichiarazioni, l’Ufficiale dello stato civile, non prima di 30 giorni,  fissa un nuovo incontro dinanzi a lui; in questo secondo incontro i coniugi dovranno confermare il contenuto dell’accordo. Se i coniugi a questo secondo incontro non si presentano, l’accordo non sarà confermato e la separazione o il divorzio non avranno luogo.

L’accordo concluso dinanzi al Sindaco non può contenere patti di trasferimento patrimoniale

L’accordo tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.

Separazione giudiziale

Nell’ipotesi in cui non sia possibile percorrere la via della separazione consensuale, si svolga essa dinanzi al Tribunale, ovvero tramite la proceduta di negoziazione assistita, l’unica strada da percorrere sarà quella della separazione giudiziale.

La separazione giudiziale è un vero a proprio procedimento contenzioso.

La separazione giudiziale si può sempre commutare in separazione consensuale, ove i coniugi, durante, la causa raggiungano un accordo sulle questioni in sospeso.  

Trattandosi di una causa vera e propria, pertanto, i coniugi dovranno costituirsi in giudizio per il tramite di almeno un avvocato ciascuno.   

Le norme che sovraintendono detto procedimento sono state ampiamente  modificate dalla recente Riforma Cartabia.

Per conoscere rapidamente le principali novità introdotte dalla Riforma leggi il nostro articolo di approfondimento sulla Riforma Cartabia: separazione e divorzio, novità e vantaggi

Qual è il giudice competente a decidere della separazione giudiziale?

La separazione giudiziale inizia con il deposito del ricorso, da parte dell’avvocato del coniuge che vuole ottenerla, presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se vi sono figli minori, il Giudice competente è quello del luogo dove il minore ha la residenza abituale, in caso di trasferimento non autorizzato del minore e se non è decorso un anno da detto trasferimento, il Tribunale competente è quello dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.  

Se non vi sono, invece, figli minori, il Tribunale competente è quello di residenza del convenuto. Se il convenuto è irreperibile o si trova all’estero, il Tribunale competente sarà quello del luogo di residenza dell’attore; se l’attore si trova all’estero potrà essere competente qualunque Tribunale della Repubblica.

Qual è il contenuto necessario del ricorso per separazione giudiziale?

Il ricorso per la separazione giudiziale deve contenere le seguenti indicazioni:

  • L’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda proposta;
  • Il nome, cognome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora ed il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave;
  • Il nome, cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
  • La determinazione dell’oggetto della domanda;
  • La chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda e le relative conclusioni;
  • L’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e dei documenti che offre in comunicazione

Quali documenti debbono essere prodotti nel caso della presenza di figli minori o nel caso in cui nel ricorso vengano presentate domanda di contributo economico?

Nei caso in cui nel ricorso per separazione giudiziale vengano avanzate domande di mantenimento per i figli e/o per il coniuge che lo propone e se vi siano figli minorenni, allo stesso dovranno essere allegati i seguenti documenti.

  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni:
  • Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • Gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

La stessa documentazione dovrà essere depositata dal coniuge convenuto nell’ipotesi in cui avanzi una richiesta di mantenimento per sé e/o per i figli

Cosa accade se i separandi coniugi hanno dei figli minori?

Nel caso in cui la coppia che intende separarsi per il tramite della separazione giudiziale abbia dei figli minori, al ricorso dovrà essere allegato un piano genitoriale.

In detto piano genitoriale, dovranno essere indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli, circa la scuola, il percorso educativo seguito, le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali, le vacanze normalmente godute

Cosa accade dopo il deposito del ricorso?

Dopo il deposito del ricorso il Presidente, entro 3 giorni, con decreto fissa l’udienza di prima comparizione delle Parti.

Tra il deposito del ricorso e l’udienza non debbono intercorrere più di 90 giorni ed il convenuto deve costituirsi 30 giorni prima dell’udienza, così fissata.

Questo significa che tra la notifica al convenuto del ricorso e del relativo decreto debbono intercorrere non meno di 60 giorni liberi, cioè effettivi.

A seguito della costituzione del convenuto, tanto l’attore, quanto il convenuto possono depositare, secondo un calendario ben preciso, ulteriori memorie difensive, in cui possono essere modificate, o precisate, le domande e le conclusioni già formulate rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di costituzione e risposta, nonché essere proposte domande nuove ed eccezioni che siano conseguenze delle difese dell’altro coniuge, nonché essere indicati ulteriori mezzi di prova e depositati ulteriori documenti, rispetto a quelli indicati negli atti iniziali 

Il deposito di dette memorie, la formulazione dei mezzi di prova ivi contenuta e la documentazione allegata consentirà, quindi, al Giudice, all’udienza di prima comparizione delle parti, di avere già il quadro complessivo dell’intera situazione e potrà adottare, pertanto, i provvedimenti necessari ed urgenti – relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli, al mantenimento del coniuge ed all’assegnazione della casa coniugale – con piena cognizione di tutte le questioni che riguardano quella determinata famiglia.

Cosa accade all'udienza di prima comparizione?

All’udienza di prima comparizione i coniugi debbono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

Se uno dei due coniugi non compare, il Giudice può trarne argomento di prova in senso contrario al coniuge che non è comparso e detto comportamento può essere preso in considerazione nella determinazione delle spese di lite.

Il Giudice sente i coniugi congiuntamente, o, se la situazione lo richiede, disgiuntamente, per provare a conciliarli.

Il Giudice stesso può formulare una proposta conciliativa.

Se il tentativo di conciliazione riesce, il Giudice adotta i provvedimenti temporanei e urgenti e rinvia la causa in decisione.

Se il tentativo di conciliazione non riesce, il Giudice, con ordinanza, adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, nell’interesse dei figli (affidamento, mantenimento ecc..) e nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande proposte (mantenimento, assegnazione casa coniugale ecc.)

Determinazione dell'assegno di mantenimento

Se il Giudice stabilisce un contributo economico, per i coniugi e/o per i figli  (assegno di mantenimento) a carico delle parti, ne determina anche la data di decorrenza (da quando cioè deve essere pagato) e questa data può essere fatta retroagire sino alla data della domanda.

Ciò vuole dire che se il coniuge ricorrente domanda, per sè e/o per i figli, un assegno di mantenimento ed ha depositato il ricorso il 4 aprile 2023, il Giudice può far decorrere il pagamento di detto assegno, per l’appunto dal 4 aprile 2023.

L’ordinanza che determina l’assegno di mantenimento è titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale

Istruzione della causa

All’udienza di prima comparizione, il Giudice oltre ad emettere i provvedimenti  temporanei ed urgenti nell’interesse dei figli e del coniuge, decide sui mezzi  istruttori richiesti dalle parti e fissa l’udienza per l’assunzione degli stessi entro i successivi 90 giorni.

Dopo l’istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.

Mediazione familiare

Il Giudice in ogni momento del giudizio può informare le Parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e può invitarle a rivolgersi ad un meditatore da loro scelto, tra i soggetti presenti in uno specifico elenco, per ricevere le necessarie informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso per valutare se intraprenderlo. Il medesimo Giudice, se ne ravvisa l’opportunità e vi sia il consenso delle Parti, può differire l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che vengono adottati nell’udienza di prima comparizione nell’interesse degli figli e delle parti (assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, affidamento e collocamento dei figli ecc. ), al fine di consentire ai coniugi di trovare, con l’aiuto di un mediatore familiare,  un accordo sulle questioni sulle quali, come detto, il Giudice medesimo si deve pronunciare, specie nell’interesse morale e materiale dei figli.

Sentenza sul solo status di separato

Nell’ipotesi in cui la causa necessiti di istruttoria, è possibile che subito dopo l’udienza di prima comparizione venga adottata la sentenza che si pronunci unicamente sullo status di separato.

Avverso questa sentenza è possibile solo l’appello immediato.

Una volta divenuta definitiva detta sentenza sarà annotata in calce all’atto di matrimonio, a cura dell’ufficiale dello stato civile.

Separazione giudiziale con addebito

L’art. 143 Cod. Civ. elenca i doveri che nascono dal matrimonio:

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”

Ove la cessazione della comunione affettiva dei coniugi sia dipesa dalla condotta di uno di loro – o, anche se più rara ipotesi, dalla condotta di entrambi – contraria ai doveri su elencati, derivanti dal matrimonio, l’altro coniuge può chiedere pronunciarsi la separazione con addebito.

L’effetto più rilevante di tale pronuncia è il venir meno del diritto al mantenimento e la perdita della qualità di erede in danno del coniuge a carico del quale sia pronunciato l’addebito. Infatti, costui non potrà chiedere alcun assegno di mantenimento, ove ne avesse diritto, né potrà essere erede dell’altro coniuge. Si ricorda in merito che solo con il divorzio gli ormai ex coniugi cessano di essere eredi l’uno dell’altro

La giurisprudenza ritiene che perché la violazione degli obblighi matrimoniali possa dar luogo alla separazione con addebito è necessario che la stessa sia precedente alla cessazione della comunione affettiva dei coniugi, se, invece è successiva, alcun addebito potrà essere richiesto.

E' possibile presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio?

La Riforma Cartabia prevede che, con il ricorso con il quale si chiede la separazione personale, sia possibile contestualmente chiedere anche il divorzio.

Ovviamente, la domanda di divorzio sarà procedibile solo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale, ovvero un anno dalla separazione giudiziale, senza che vi sia stata riconciliazione (è, cioè, necessario che la convivenza tra i coniugi non sia ripresa).

La sentenza sullo status di separati  – la cui pronuncia è necessaria  per poter proseguire con il divorzio  – può essere adottata, grazie alla riforma in commento, in tempi molto rapidi, anche in caso di separazione giudiziale, potendo essere pronunciata anche subito l’udienza di prima comparizione che viene fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

La possibilità di riunire in un unico ricorso tanto la domanda per la separazione quanto quella per il divorzio, consente di semplificare ed abbreviare l’istruttoria dei due procedimenti, dal momento che i documenti  (dichiarazione dei redditi, estratti conti bancari ecc.) che vengono posti alla base della domanda di separazione sono gli stessi di quelli che vengono posti alla base della domanda di divorzio, parimenti uguali sono tutte le questioni e i relativi documenti e prove che riguardano l’affidamento dei figli, il loro collocamento e mantenimento, nonché l’assegnazione della causa coniugale.

È certamente vantaggioso, poi, che sia il medesimo Giudice, che ha deciso in merito alla separazione, a decidere anche sul divorzio, avendo già approfondito, in occasione della separazione, tutti gli aspetti che riguardano quella determinata famiglia; ciò dovrebbe agevolare e, quindi, velocizzare, lo svolgimento del procedimento di divorzio.

Quali effetti ha la separazione sul matrimonio?

La separazione non fa venire meno il matrimonio, che potrà essere sciolto solo a seguito della procedura di divorzio.

Pertanto i coniugi a seguito della separazione rimangono coniugi e non si trasformano in ex coniugi, rimanendo conseguentemente anche eredi l’uno dell’altro.

Con la separazione (consensuale o giudiziale che sia) i coniugi sono autorizzati a vivere separati; con la cessazione del dovere di coabitazione, cessa anche il dovere reciproco di fedeltà.

Con la separazione cessa la comunione legale tra i coniugi disciplinata dall’art. 177 Cod. Civ.

Quali effetti ha la separazione sul matrimonio?

La separazione non fa venire meno il matrimonio, che potrà essere sciolto solo a seguito della procedura di divorzio.

Pertanto i coniugi a seguito della separazione rimangono coniugi e non si trasformano in ex coniugi, rimanendo conseguentemente anche eredi l’uno dell’altro.

Con la separazione (consensuale o giudiziale che sia) i coniugi sono autorizzati a vivere separati; con la cessazione del dovere di coabitazione, cessa anche il dovere reciproco di fedeltà.

Con la separazione cessa la comunione legale tra i coniugi disciplinata dall’art. 177 Cod. Civ.

La cessazione della comunione legale, nel caso di separazione consensuale decorre dal giorno della sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato; nel caso di separazione giudiziale dal giorno in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati;  nella separazione  a seguito di negoziazione assistita, invece,  l’opinione della dottrina maggioritaria è che la comunione si sciolga dal momento della sottoscrizione dell’accordo di negoziazione, a condizione che la Procura della Repubblica rilasci la propria autorizzazione, ovvero il suo nulla osta. Nei rapporti con i terzi, la cessazione della comunione ha efficacia nel momento in cui viene effettuata la pubblicità nei registri di stato civile.

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