Il principio di bigenitorialità nel diritto di famiglia
Quando una coppia si separa o divorzia, uno degli aspetti più delicati riguarda la bigenitorialità, cioè il tempo che i figli trascorrono con ciascun genitore.
Non si tratta di una mera organizzazione pratica di giorni e orari, ma di una scelta che incide profondamente sullo sviluppo emotivo, relazionale e identitario dei minori.
La Corte di Cassazione, con la cassazione sentenza 9442 2024, ha ribadito con forza che il tempo trascorso con entrambi i genitori è uno strumento essenziale per garantire il pieno esercizio della responsabilità genitoriale e il concreto rispetto del principio di bigenitorialità.
Secondo la Cassazione, il cosiddetto diritto di visita non può essere considerato un diritto secondario o accessorio.
Esso rappresenta, invece, una modalità concreta di esercizio del diritto alla vita familiare e deve consentire al genitore non convivente di svolgere in modo effettivo
le funzioni di cura, educazione, istruzione e assistenza morale del figlio.
Ridurre tale rapporto a incontri sporadici o meramente ricreativi rischia di svuotare di contenuto la relazione genitore-figlio.
La bigenitorialità non coincide con una rigida e matematica parità dei tempi di permanenza, ma richiede una valutazione funzionale all’interesse del minore.
Tuttavia, ciò non significa che il rapporto con uno dei genitori possa essere eccessivamente compresso.
Un tempo troppo ridotto o privo di momenti significativi compromette la possibilità di costruire una relazione autentica e continuativa.
La rilevanza dei pernottamenti nella relazione genitore-figlio
Particolare rilievo assume il tema dei pernottamenti. La Cassazione evidenzia che, in assenza di uno specifico e attuale pregiudizio per il minore, i tempi di frequentazione con il genitore non convivente devono normalmente includere anche i pernottamenti.
Essi rappresentano un momento centrale della vita quotidiana, in cui si esprimono la cura, la protezione e la stabilità affettiva.
La Corte sottolinea inoltre che il tempo che passa non è neutro, soprattutto nei primi anni di vita del bambino.
La riduzione o l’interruzione dei contatti può determinare una perdita di esperienze relazionali che non è possibile recuperare successivamente, incidendo in modo irreversibile sul legame genitore-figlio.
Le limitazioni alla frequentazione sono ammissibili solo in casi particolari, quando rispondano concretamente al superiore interesse del minore
e siano giustificate da elementi specifici, attuali e comprovati. Non è invece legittima una riduzione stabile del rapporto a tempi marginali o simbolici, soprattutto in assenza di una dimostrata inadeguatezza genitoriale.
La sentenza n. 9442/2024 si pone quindi come un importante punto di riferimento nel diritto di famiglia, riaffermando che la bigenitorialità non è un principio astratto, ma un diritto concreto del figlio, che deve tradursi in tempi di frequentazione reali, adeguati e significativi, capaci di garantire una crescita equilibrata e una relazione solida con entrambi i genitori.
Avvocato matrimonialista Paola Martino
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