+39 06 8549 689
·
falini.martino@legisroma.it
·
Lun - Ven 09:00-13:00 / 15.00 - 19.00
Seguici su:

Riforma Cartabia: separazione e divorzio, novità e vantaggi

riforma cartabia

RIFORMA CARTABIA: LE PRINCIPALI NOVITA’ E VANTAGGI  PER I CONIUGI CHE INTENDONO SEPARARSI E/O DIVORZIARE

La Riforma Cartabia (DD Lgs n. 149 del 10 ottobre 2022) ha rivoluzionato i procedimenti di separazione e divorzio apportando significativi vantaggi per le coppie che intendono separarsi e/o divorziare.

Di seguito una facile e breve guida sulle principali novità della Riforma Cartabia

 

1.  UN UNICO RICORSO PER CHIEDERE SIA LA SEPARAZIONE CHE IL DIVORZIO

 La Riforma Cartabia prevede che, con il ricorso con il quale si chiede la separazione personale, sia possibile contestualmente chiedere anche il divorzio.

Ovviamente, la domanda di divorzio sarà procedibile solo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale, ovvero un anno dalla separazione giudiziale, senza che vi sia stata riconciliazione (è, cioè, necessario che la convivenza tra i coniugi non sia ripresa).

La sentenza sullo status di separati  – la cui pronuncia è necessaria  per poter proseguire con il divorzio  – può essere adottata, grazie alla riforma in commento, in tempi molto rapidi, anche in caso di separazione giudiziale, potendo essere pronunciata anche subito l’udienza di prima comparizione che viene fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

La possibilità di riunire in un unico ricorso tanto la domanda per la separazione quanto quella per il divorzio, consente di semplificare ed abbreviare l’istruttoria dei due procedimenti, dal momento che i documenti  (dichiarazione dei redditi, estratti conti bancari ecc.) che vengono posti alla base della domanda di separazione sono gli stessi di quelli che vengono posti alla base della domanda di divorzio, parimenti uguali sono tutte le questioni e i relativi documenti e prove che riguardano l’affidamento dei figli, il loro collocamento e mantenimento, nonché l’assegnazione della causa coniugale.

È certamente vantaggioso, poi, che sia il medesimo Giudice che ha deciso in merito alla separazione che decida anche sul divorzio, avendo già approfondito, in occasione della separazione, tutti gli aspetti che riguardano quella determinata famiglia; ciò dovrebbe agevolare e, quindi, velocizzare, lo svolgimento del procedimento di divorzio.

 

2 .  ELIMINAZIONE DELLA UDIENZA PRESIDENZIALE E NOTEVOLE RIDUZIONE DEI TEMPI PER I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

riduzione tempi

 

La Riforma Cartabia ha dunque certamente semplificato i procedimenti di separazione e divorzio, eliminando la doppia fase dell’udienza presidenziale e del giudizio di merito.

Prima di detta riforma, i coniugi comparivano per la prima volta dinanzi al Presidente del Tribunale alla c.d. udienza presidenziale, che costituiva una fase distinta e separata dal vero e proprio giudizio di merito.

I coniugi giungevano a detta udienza dopo che erano stati depositati in giudizio solamente il ricorso di un coniuge e la memoria di costituzione dell’altro, con l’istruttoria della causa ancora, quindi, tutta da svolgere. Il Presidente, sulla base delle prospettazione delle parti e della documentazione che le stesse avevano ritenuto di produrre, e, quindi, in forza  di un’istruttoria necessariamente sommaria, adottava in quella udienza i provvedimenti necessari ed urgenti relativi al mantenimento ed affidamento dei figli, al mantenimento del coniuge e all’assegnazione della casa coniugale.

La procedura, come detto, con detta riforma è integralmente cambiata.

  • L’udienza presidenziale è stata soppressa.
  • L’udienza di prima comparizione personale dei coniugi nel giudizio di merito viene fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso.
  • A seguito del deposito del ricorso decorrono sia per il coniuge ricorrente che per il coniuge resistente, una serie di termini per il deposito reciproco di memorie difensive.

Nei detti termini, quindi, entrambi i coniugi dovranno formulare tutte le domande, eccezioni e domande riconvenzionali che intendono presentare nel  giudizio, fornendo tutta la documentazione ed i mezzi di prova a relativo supporto.

Questo comporta che il giorno dell’udienza di prima comparizione, il Giudice avrà un quadro completo delle rispettive posizione dei coniugi e potrà adottare i provvedimenti necessari ed urgenti relativi ai figli, alla casa coniugale e all’altro coniuge sulla base di una conoscenza molto più articolata ed approfondita.

Al termine di detta udienza, può, poi, essere emessa la sentenza sul solo stato di separato e di divorziato, lasciando che poi la causa prosegua nel merito  per la definizione delle altre questioni.

La decisione in merito allo status di separato consente il decorso del termine per accedere al divorzio e quella relativa allo status di divorziato, consente all’ormai ex coniuge, di risposarsi

L’udienza per l’ammissione delle prove (testimoni, consulenze tecniche, esibizione di documentazione ecc.) viene fissata entro 90 giorni dall’udienza di prima comparizione.

Questa stretta sequenza temporale rende molto più agile e snello l’intero procedimento.

 

3.  LA RIFORMA CARTABIA SPECIFICA NEL DETTAGLIO QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN CASO DI RICHIESTE DA PARTE DEI CONIUGI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER SE’ O PER I FIGLI E IN TUTTI I CASI DI PRESENZA DI FIGLI MINORI.

 

 

 La Riforma in commento stabilisce espressamente che tutte le volte in cui i coniugi avanzino nei confronti dell’altro richieste di contributi economici per sé e/o per i figli, ovvero tutte le volte che siano presenti figli minori il coniuge richiedente detti contributi dovrà depositare in giudizio la seguente documentazione:

  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni:
  • Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • Gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

 

CONSEGUENZE DERIVANTI DA DICHIARAZIONI DEL CONIUGE INCOMPLETE E/O INESATTE CIRCA LE PROPRIE CONDIZIONI ECONOMICHE 

La Riforma prevede che i separandi o divorziandi coniugi debbano collaborare lealmente nell’illustrare al Giudice le rispettive condizioni economiche al fine di consentire allo stesso di adottare la migliore delle decisioni possibili circa il mantenimento dell’altro coniuge e/o dei figli.

Nell’ipotesi in cui uno dei coniugi, per sottrarsi al mantenimento, ovvero per vederselo imputato in misura inferiore, produca documentazione contabile inesatta e/o incompleta, il relativo comportamento potrà essere valutato dal Giudice in suo danno e il coniuge medesimo potrà essere condannato al pagamento delle spese legali, anche se non soccombente, per violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ed al risarcimento del danno per lite temeraria.

 

4.  CENTRALITA’ DEL RUOLO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

La Riforma Cartabia esalta il ruolo e l’importanza dei mediatori familiari, laddove prevede che il Giudice in ogni momento può informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e può invitarle a rivolgersi ad un meditatore da loro scelto, tra i soggetti presenti in uno specifico elenco, per ricevere le necessarie informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso per valutare se intraprenderlo. Il medesimo Giudice, se ne ravvisa l’opportunità e vi sia il consenso delle parti, può differire l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che vengono adottati nell’udienza di prima comparizione nell’interesse degli figli e delle parti (assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, affidamento e collocamento dei figli ecc. ), al fine di consentire ai coniugi di trovare, con l’aiuto di un mediatore familiare,  un accordo sulle questioni sulle quali, come detto, il Giudice medesimo si deve pronunciare, specie nell’interesse morale e materiale dei figli.

 

5.  RIFORMA CARTABIA E MAGGIORE TUTELA PER I FIGLI MINORI

tutela figli minori

La Riforma Cartabia si contraddistingue anche per una grande attenzione mostrata nei confronti dei figli minori.

In primo luogo, la riforma prevede che tutte le volte in cui la coppia si separi, ovvero divorzi, la competenza del Tribunale sarà quella del luogo dove il minore ha la residenza.

A) – PIANO GENITORIALE – POSSIBILI CONDANNE PECUNIARIE PER I GENITORI INADEMPIENTI

 In secondo luogo, in presenza dei figli minori deve essere allegato al ricorso un piano genitoriale. In detto piano genitoriale, dovranno essere indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli, circa la scuola, il percorso educativo seguito, le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali, le vacanze normalmente godute.

Questo piano genitoriale consentirà al Giudice di avere chiara quale sia l’organizzazione familiare, quali incombenze vengono svolte da ciascun genitore nella gestione dei figli e nel relativo accudimento, il tempo che ciascun genitore vi investe ed impiega.

Questo, ovviamente, consentirà al Giudice di prendere una decisione certamente ponderata relativa all’affidamento dei figli, al relativo collocamento e alla modalità dello stesso, nonché al conseguente mantenimento.

Una volta individuato un piano genitoriale condiviso, ovvero indicato dal Giudice, ciascun genitore sarà tenuto a rispettarlo.

In caso di mancato rispetto di detto piano genitoriale, ovvero tutte le volte in cui il genitore sia gravemente inadempiente nei confronti dei figli minori, sia sotto il profilo del mantenimento, ovvero  compiendo atti che arrechino pregiudizio e danno al minore, ostacolando il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice, anche congiuntamente può:

  • ammonire il genitore inadempiente;
  • individuare la somma di danaro dovuta dal genitore inadempiente per ogni violazione ed inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento del Giudice inadempiuto;
  • condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo di  € 75 ad un massimo di € 5.000 a favore della Cassa delle ammende.

Il genitore inadempiente può essere anche condannato al risarcimento del danno nei confronti dell’altro genitore o dello stesso minore.

B)  ASCOLTO DEL MINORE

 Tutte le volte in cui i genitori non trovano l’accordo circa l’affidamento dei figli minori, la relativa collocazione prevalente presso uno di loro e circa i rispettivi tempi, il minore, che ha compiuto i dodici anni, ovvero di età inferiore ma capace di discernimento, deve essere ascoltato dal Giudice e le sue opinioni debbono essere tenute in considerazione, avuto riguardo alla sua età ed al grado di maturità. In altri termini il Giudice dovrà comprendere, eventualmente con l’aiuto di esperti, se quanto detto dal minore, per esempio, a favore dell’uno o dell’altro genitore, sia una risposta sincera e sentita, ovvero il frutto di suggerimenti di uno dei due genitori, in danno ingiustificato dell’altro.

Nell’ascolto del minore il Giudice può farsi assistere da esperti del settore, come ad esempio psicologi, e l’ascolto viene condotto con modalità tali da garantire la serenità e la riservatezza del minore medesimo.

Al fine di cristallizzare il momento dell’ascolto, di questo viene effettuata una registrazioni audiovisiva; se questa non sia possibile si procede alla sola verbalizzazione, ma non solo delle parole ma anche del comportamento tenuto da minore; deve ad esempio essere riportato se lo stesso appariva tranquillo, ovvero in ansia e/o a disagio, se ha pianto e così via.

Se il Giudice ritiene di non sentirlo deve indicarne la motivazione nel relativo provvedimento.

Di norma, quando c’è l’accordo dei genitori circa l’affidamento del figlio e tutto ciò che l’affidamento concerne, il minore non viene ascoltato, a meno che non se ne ravvisi la necessità.

B) 1. ASCOLTO DEL MINORE IN CASO DI RIFIUTO DELLO STESSO DI INCONTRARE UN GENITORE

Quanto il minore non vuole incontrare un genitore o entrambi, il Giudice lo ascolta senza ritardo, cercando di comprendere le cause del rifiuto, per accertare le quali può assumere sommarie informazioni e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali.

Allo stesso modo agisce il Giudice quando sono segnalate e/o allegate  condotte di un genitore tale da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o con i nonni ovvero con i parenti di ciascun genitore

C.  POTERE D’UFFICIO DEL GIUDICE A TUTELA DEL MINORE

La Riforma prevede, poi una serie di poteri che il Giudice può esercitare d’ufficio, a prescindere cioè da ogni richiesta delle parti, a tutela del minore.

  • Il Giudice può adottare i provvedimenti che ritiene opportuni per il minore anche oltre i limiti posti dalle domande dei genitori. Nei confronti dei minori, cioè, il Giudice non è limitato dal principio della corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato;
  • Il Giudice può disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contradittorio e del diritto alla prova contraria.
  • Con riferimento alle domande di contributo economico a favore del minore, il Giudice può disporre d’ufficio l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria. 
  • Nei casi previsti dalla legge, il Giudice può nominare per il minore un Curatore.

Se vuoi conoscere nel dettaglio come si svolge il procedimento di separazione a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, leggi la nostra pagina di approfondimento sulla separazione

Se vuoi conoscere nel dettaglio come si svolge il procedimento di divorzio a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, leggi la nostra pagina di approfondimento sul divorzio

Avv. Paola Martino

Per ulteriori approfondimenti ed una analisi specifica del tuo caso, prenota un colloquio orientativo gratuito con il nostro Studio.  Il colloquio, della durata di un’ora, potrà svolgersi presso lo Studio, oppure da remoto per il tramite di telefonata, oppure in videochiamata.

Related Posts

Leave a Reply