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Assegno unico e affidamento condiviso

affidamento condiviso

Assegno unico al genitore collocatario anche in caso di affido condiviso

In caso di separazione o divorzio, l’affidamento condiviso dei figli non comporta necessariamente che l’assegno unico debba essere diviso a metà tra i genitori.

Il giudice può infatti stabilire che l’intero importo venga corrisposto al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente, cioè al cosiddetto genitore collocatario.

Questo principio, affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025 ed è stato poi confermato, da ultimo,  dall’ordinanza n. 16632 del 27 maggio 2026.

Cosa prevede la normativa sull’assegno unico

L’assegno unico e universale è una misura economica destinata alle famiglie con figli a carico.

La legge prevede che l’assegno possa essere pagato interamente a uno dei genitori oppure, su richiesta, suddiviso in parti uguali tra entrambi.

In presenza di affidamento condiviso, quindi, è possibile richiedere il pagamento dell’assegno unico al 50% a ciascun genitore.

Il Giudice, però, nel regolare i rapporti economici tra i genitori, può decidere diversamente quando ritenga che l’attribuzione dell’intero assegno a uno di essi risponda meglio alle esigenze del figlio.

Le indicazioni della Circolare INPS n. 23 del 2022

La Circolare INPS n. 23 del 2022 chiarisce che, in caso di affidamento esclusivo, salvo diverso accordo tra i genitori, l’assegno viene normalmente corrisposto per intero al genitore affidatario.

In caso di affidamento condiviso, i genitori possono invece scegliere il pagamento ripartito al 50%.

La stessa circolare prende però in considerazione anche l’ipotesi in cui il figlio, pur essendo affidato a entrambi i genitori, sia collocato prevalentemente presso uno solo di essi.

In questa situazione, l’assegno unico può essere pagato al 100% al genitore collocatario, quando ciò sia stato stabilito dal giudice nel provvedimento di separazione, divorzio o regolamentazione dell’affidamento.

La decisione della Cassazione n. 4672 del 2025

Con l’ordinanza n. 4672 del 2025, la Cassazione ha esaminato il caso di un figlio affidato a entrambi i genitori ma collocato prevalentemente presso la madre.

Il padre sosteneva che, essendo stato disposto l’affidamento condiviso, l’assegno unico dovesse essere diviso obbligatoriamente al 50%.

La Corte ha respinto questa tesi.

Secondo la Cassazione, le regole previste per il pagamento da parte dell’INPS servono soprattutto a rendere più semplice e rapido il versamento dell’assegno e a risolvere eventuali contrasti tra i genitori.

Tali regole non limitano però il potere del giudice.

Il Giudice può quindi attribuire l’intero assegno al genitore collocatario, perché è normalmente quest’ultimo a sostenere con maggiore continuità le spese quotidiane del figlio e a provvedere alle sue esigenze immediate.

La Corte ha inoltre precisato che il genitore collocatario non riceve l’assegno come somma destinata alle proprie necessità personali.

L’importo deve essere utilizzato esclusivamente nell’interesse del figlio.

La conferma della Cassazione n. 16632 del 2026

Lo stesso principio è stato confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 16632 del 27 maggio 2026.

In questo caso, il giudice di merito aveva disposto la divisione dell’assegno unico al 50% tra i genitori, nonostante i figli vivessero prevalentemente presso uno di essi.

La Cassazione ha ritenuto tale decisione non corretta, perché non adeguatamente collegata alla funzione dell’assegno unico.

L’assegno, infatti, è destinato a sostenere concretamente le spese necessarie per la crescita, il mantenimento e le esigenze quotidiane dei figli.

Per questo motivo, quando un genitore convive prevalentemente con il minore e provvede alle sue necessità giornaliere, l’attribuzione dell’intero assegno unico può essere maggiormente coerente con la finalità della misura.

Affidamento condiviso e collocamento prevalente non sono la stessa cosa

È importante distinguere tra affidamento condiviso e collocamento prevalente del figlio.

L’affidamento condiviso significa che entrambi i genitori partecipano alle decisioni più importanti relative alla vita, alla salute, all’educazione e alla crescita del figlio.

Il collocamento prevalente indica invece il genitore presso il quale il figlio vive abitualmente o trascorre la maggior parte del proprio tempo.

Un figlio può quindi essere affidato a entrambi i genitori, ma vivere prevalentemente presso uno solo di essi.

In questo caso, il Giudice può valutare che ricorrano le condizioni per l’attribuzione dell’assegno unico al genitore collocatario, tenendo conto, tra gli altri elementi:

  • del tempo trascorso dal figlio con ciascun genitore;
  • delle spese effettivamente sostenute;
  • delle condizioni economiche di entrambi;
  • dell’importo dell’assegno di mantenimento;
  • dell’eventuale mantenimento diretto;
  • delle specifiche esigenze del figlio.

La decisione deve essere presa nell’interesse del minore e deve inserirsi nella complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori.

Conclusioni

Alla luce della Circolare INPS n. 23 del 2022 e delle ordinanze della Cassazione n. 4672 del 2025 e n. 16632 del 2026, l’affidamento condiviso non comporta necessariamente la divisione dell’assegno unico al 50%.

Il giudice può attribuire l’intero importo al genitore collocatario, cioè al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente, quando ritenga che questa soluzione sia più adatta a garantire il soddisfacimento delle esigenze quotidiane del minore.

L’assegno deve comunque essere utilizzato integralmente nell’interesse del figlio e non costituisce un beneficio personale del genitore che lo riceve.

Avvocato matrimonialista Paola Martino

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