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Mantenimento figli: se aumentano le spese, aumenta anche l’assegno?

mantenimento figli

Una delle domande più frequenti tra genitori separati o divorziati sul mantenimento figli è:

Quando mio figlio cresce e aumentano le spese, posso chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento all’altro genitore?”

Spendo di più per mio figlio, essendo aumentati i suoi bisogni in ragione della crescita, quindi l’altro genitore deve incrementare l’entità dell’’assegno?”

In effetti, i figli, crescendo, hanno più necessità da soddisfare che comportano un maggiore esborso di denaro.

Ad esempio:

  • libri scolastici più costosi con il proseguire degli studi;
  • corsi sportivi, di musica o di lingue;
  • attività extrascolastiche e ludiche;
  • spese mediche o dentistiche;
  • spese universitarie.

L’aumento delle spese: non è sufficiente da solo a determinare un aumento per l’assegno di mantenimento figli

Cosa dice la Cassazione

Con l’ordinanza n. 7121 del 17 marzo 2025 (ud. 6 marzo 2025), la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ha chiarito un principio importante:

“Un aumento delle spese per il mantenimento del figlio non comporta automaticamente un aumento del contributo al mantenimento a carico del genitore obbligato.
Deve sempre essere rispettato il principio di proporzionalità, da verificarsi in base ai parametri indicati ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 337-ter c.c.”

La Cassazione precisa, cioè,  che non basta dimostrare l’aumento delle spese: serve un esame complessivo della situazione economica e familiare. L’aumento dell’assegno non è automatico, ma deve essere proporzionato e giustificato alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 337-ter c.c.

L’art. 337-ter del Codice Civile stabilisce i criteri per determinare l’importo dell’assegno mantenimento figli:

  • Le risorse economiche di entrambi i genitori (stipendi, redditi, proprietà);
  • Il tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore (ad esempio, se il figlio vive metà tempo con la madre e metà con il padre, oppure prevalentemente con uno dei due);
  • Le esigenze attuali del figlio, che possono cambiare con l’età, con la scuola, o per motivi di salute.

Caso pratico

Facciamo un esempio concreto:

  • genitori separati da anni;
  • figlio di otto anni al momento della separazione, oggi quattordicenne;
  • spese aumentate per liceo, sport, corsi di inglese;
  • redditi dei genitori rimasti invariati.

Cosa accade in questo caso?

Secondo la Cassazione, l’aumento delle spese potrebbe giustificare un incremento dell’assegno, perché, in caso contrario, le maggiori spese graverebbero tutte sul genitore collocatario (quello presso cui il figlio vive di più). Il principio di equità impone che le spese siano ripartite tra entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive possibilità economiche.

Ma attenzione: l’aumento non è scontato. Il giudice potrebbe: non aumentare l’assegno e addirittura ridurlo se, ad esempio,  appura che il figlio passa più tempo col genitore obbligato o se questi ha nuove spese importanti (ad esempio, un nuovo figlio da un’altra relazione), o ha visto ridurre in maniera significativa il proprio reddito.

Perché non basta che il figlio sia cresciuto, per disporre l’aumento dell’assegno?

L’ordinanza n. 7121/2025 mette in guardia dal rischio di automatismi. Non basta la crescita dell’età del figlio per ottenere un aumento dell’assegno.
In alcune famiglie, infatti, pur aumentando le spese, la situazione economica complessiva è cambiata in maniera rilevante rispetto a quella fotografata nella sentenza di separazione o divorzio.

La Corte vuole evitare aumenti non proporzionati alle effettive possibilità dei genitori, a tutela sia dei figli, sia dell’equilibrio economico familiare.

Conclusione

nessun automatismo nell’aumento dell’assegno di mantenimento al crescere delle spese per i figli, ma valutazione caso per caso del complessivo quadro economico-familiare nel quale i figli sono inseriti

Cosa fare in concreto se le spese aumentano?

Se sei il genitore collocatario e noti che le spese per il mantenimento di tuo figlio sono aumentate,  ecco cosa puoi fare:

  • Conserva le prove delle nuove spese: fatture, ricevute, preventivi, scontrini;
  • Verifica eventuali cambiamenti nella situazione economica tua e dell’altro genitore o nel tempo di permanenza del figlio presso ciascuno di voi.
  • Consulta un avvocato esperto in diritto di famiglia per valutare se sia possibile nel caso specifico chiedere la modifica del provvedimento o dell’accordo che stabilisce l’assegno di mantenimento

Si ricorda che gli accordi che possono prendere i genitori fuori dai procedimenti di negoziazione assistita, o dei procedimenti giudiziali  – siano essi consensuali o conteziosi –  non modificano il provvedimento originario che fissa l’importo dell’assegno di mantenimento che rimane valido e vincolante, sin quando non viene modificato, per l’appunto, tramite accordo di negoziazione assistita o tramite sentenza di Tribunale.

Avvocato matrimonialista Paola Martino

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