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Garanzia Pagamento Assegno Mantenimento-Iscrizione Ipotecaria-Limiti

iscrizione ipotecaria

Quando è possibile procedere alla iscrizione ipotecaria sui beni del coniuge  tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento?

 

Presupposto normativo dell’iscrizione ipotecaria

l’art. 2818 del Codice Civile statuisce che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva sono titoli per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale

Ne consegue come anche le sentenze di separazione e/o divorzio,  che statuiscono un assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge e/o dei figli consentano al relativo beneficiario dell’assegno di procedere a detta iscrizione.

L’iscrizione ipotecaria rappresenta, infatti, una misura cautelare utilizzata per garantire il rispetto degli obblighi economici derivanti dalle sentenze, tutelando il coniuge creditore attraverso una specifica e solida garanzia patrimoniale nel caso in cui l’altro coniuge non adempia agli obblighi di pagamento.

 

La valutazione del pericolo di inadempimento

Nonostante la possibilità di iscrivere ipoteca sia prevista dalla legge, questa non può essere utilizzata in modo arbitrario dal coniuge beneficiario .

La giurisprudenza ha chiarito che l’iscrizione ipotecaria è legittima solo se vi è un concreto pericolo di inadempimento da parte del coniuge obbligato.

Pertanto, il coniuge creditore deve valutare attentamente l’esistenza di un rischio reale e attuale che giustifichi tale misura cautelare.

 

Regolare adempimento e legittimità dell’ipoteca

Se il coniuge onerato dell’assegno di mantenimento ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi, l’iscrizione ipotecaria potrebbe, quindi, risultare illegittima.

Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato come, in assenza di un pericolo concreto di inadempimento, la garanzia ipotecaria perda la sua giustificazione, e il coniuge obbligato ha diritto a richiedere la cancellazione dell’ipoteca.

Principio questo confermato anche da ultimo in una recentissima sentenza della Suprema Corte. n. 20552 del 24 luglio 2024, laddove ha disposto la cancellazione di un’ipoteca iscritta su richiesta di un coniuge nonostante il regolare adempimento dell’altro. La Corte ha rilevato nella specie che il marito aveva adempiuto puntualmente ai propri obblighi per sedici anni, e che quindi non vi era alcuna ragione per rafforzare la garanzia patrimoniale mediante iscrizione ipotecaria.

La causa si è chiusa con la condanna del coniuge che avere chiesto indebitamente l’iscrizione ipotecaria al risarcimento del danno ex. art. 96 Cod. Proc. Civ, per complessivi € 5.100,00.

E’ pertanto opportuno, prima di procedere a costituirsi una garanzia  patrimoniale di pagamento degli assegni di mantenimento per il mezzo di una iscrizione ipotecaria, consultare un avvocato con esperienza nel settore al fine di evitare in incorrere in non volute e severe condanne risarcitorie, per illegittima iscrizione, unitamente all’obbligo di relativa cancellazione.

 

Avv. Paola Martino

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