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Assegno divorzile – Decorrenza dalla proposizione domanda

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La corresponsione dell’assegno divorzile, che modifica quello della separazione, decorre dalla proposizione della relativa domanda e non dal verificarsi dei fatti che giustificano detta modifica.

In tema di assegno di mantenimento, costituisce ipotesi frequente che l’assegno divorzile abbia una consistenza minore rispetto a quello di separazione.

E ciò, sia in quanto nella determinazione dell’assegno in fase di separazione si tiene ancora conto del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio – mentre ciò non accade in sede di divorzio –  sia in quanto, nelle more della istaurazione del procedimento di divorzio, le condizioni economiche del coniuge obbligato possono essere peggiorate, ovvero essere migliorate quelle del coniuge percettore dell’assegno.

Un esempio pratico aiuta a chiarire la questione

Se in sede di separazione, giudiziale o consensuale che sia, venga  fissato a favore del coniuge un assegno di mantenimento a carico dell’altro di € 500,00, sul presupposto che il coniuge beneficiario dell’assegno medesimo non lavori, ove lo stesso nelle more del divorzio trovi un’attività lavorativa retribuita che gli consenta di essere totalmente o parzialmente indipendente, ovviamente il coniuge onerato, nel richiedere il divorzio richiederà  la riduzione o l’esclusione tout court dell’assegno medesimo; domanda questa che con elevata probabilità verrà accolta, nel senso, ad esempio della riduzione ad € 200,00 dell’importo dell’assegno.

La domanda che ci si pone è: il nuovo importo dell’assegno di divorzio, da quando deve essere corrisposto? da quanto il coniuge beneficiario ha trovato il nuovo lavoro (ad esempio marzio 2018) o dal giorno della proposizione della domanda di divorzio con la richiesta di modifica dell’entità dell’assegno di mantenimento, in ragione della indipendenza acquisita dell’altro coniuge (ad esempio maggio 2019)?

La risposta rileva in termini di importi che il coniuge obbligato al versamento dell’assegno può non corrispondere

La  Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 luglio 2023, ha ritenuto che la corresponsione dell’assegno divorzile sia dovuto nella relativa entità dal momento della proposizione della domanda e non dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato la riduzione dell’assegno medesimo.

La decisione è fondata sul principio per il quale il diritto del coniuge a percepire l’assegno ed il corrispondente obbligo dell’altro coniuge a versarlo, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica della sentenza di separazione, nella separazione giudiziale, o del verbale di omologa, nella separazione consensuale, trovando applicazione i principi della intangibilità del giudicato, sia pure rebus sic stantibus, che impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento che esclude o riduce l’assegno al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno medesimo.

Questo significa che il coniuge onerato dell’assegno, ove non abbia pagato il mantenimento sancito nella separazione nel periodo compreso tra la domanda di modifica/esclusione dell’assegno e l’accoglimento della stessa, potrà non corrispondere detti importi se il provvedimento di divorzio esclude del tutto l’assegno, ovvero non corrispondere la differenza se la sentenza di divorzio riduce solamente l’assegno di mantenimento, mancando un titolo esecutivo che legittimi il recupero di quanto stabilito nel provvedimento di separazione, proprio in ragione della relativa sostituzione con la sentenza di divorzio.

Gli importi dell’assegno di separazione maturati prima della proposizione della domanda, dovranno essere, invece, regolarmente corrisposti.

Ove, invece, il coniuge onerato abbia regolarmente corrisposto l’importo dell’assegno di separazione sino alla data del provvedimento di divorzio, che quell’importo modifica o esclude,  lo stesso non potrà chiedere in restituzione la differenza o l’intero importo al coniuge beneficiario, in considerazione del carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno, che ne esclude la ripetibilità, la pignorabilità e la compensabilità con altre prestazioni.

Questo sempre che l’entità dell’assegno abbia detta natura alimentare, ove invece detta natura non ricorra in quanto l’assegno è di importo molto elevato, allora potrà percorrersi la strada della relativa ripetizione.

Avv. Paola Martino

 

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