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Mancato versamento assegno di mantenimento – Cosa fare?

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In caso di omesso versamento di un assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, ci si può rivolgere direttamente al datore di lavoro del coniuge/genitore inadempiente, per ottenerne il pagamento diretto, senza necessità di adire il giudice

L’Articolo 473 bis, n. 37, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, consente di reagire in modo rapido ed efficace, nell’ipotesi in cui il coniuge e/o genitore onerato di versare all’altro l’assegno di mantenimento, non vi provveda.

Ove, infatti, il debitore inadempiente sia un dipendente – ed abbia quindi diritto al pagamento di uno stipendio da parte di un terzo –  nel caso in cui non provveda a versare detto assegno, l’altro coniuge/genitore potrà rivolgersi direttamente al terzo, con la richiesta di pagamento delle somme dovute dall’altro e non corrisposte, senza necessità di rivolgersi al Giudice

Quando è possibile notificare al terzo l’ordine di pagamento diretto?

La richiesta di pagamento diretto può essere effettuata solo nell’ipotesi in cui il coniuge/genitore obbligato sia rimasto inadempiente per almeno 30 giorni (in altri termini dopo che abbia omesso il pagamento di almeno un mese di mantenimento)  e solo se il coniuge/genitore inadempiente sia stato precedentemente costituito in mora.

In altre parole, prima di notificare al terzo l’ordine di assegnazione diretto è necessario diffidare il coniuge/genitore inadempiente, con raccomandata a.r., o pec, intimandogli di pagare quanto dovuto.

Cosa deve contenere la richiesta al terzo?

Perché il terzo provveda al pagamento diretto all’avente diritto delle somme oggetto dell’assegno di mantenimento dovuto dal proprio dipendente è necessario che allo stesso venga notificato il provvedimento, ovvero l’accordo di negoziazione assistita, che stabilisce l’importo dell’assegno di mantenimento, con la espressa richiesta che detto importo venga versato dal terzo direttamente all’avente diritto.

Da quando il terzo provvede al pagamento dell’importo oggetto dell’assegno all’avente diritto?

Il terzo è tenuto a provvedere al pagamento dell’importo oggetto dell’assegno di mantenimento dal mese successivo a quello in cui gli è stato notificato l’ordine di pagamento diretto.

Cosa accade se il terzo non paga?

Se neppure il terzo provvede al pagamento degli importi oggetti dell’assegno di mantenimento, potrà essere intrapresa l’azione esecutiva nei relativi confronti; ciò in quanto il provvedimento, o l’accordo di negoziazione assistita, che stabiliscono l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ed il relativo importo costituiscono, di per sé, titoli esecutivi.

Cosa accade se l’importo che il terzo deve all’obbligato risulta già pignorato?

In questo caso sarà Il Giudice dell’esecuzione (cioè, il Giudice cui ci si è rivolti, a seguito del mancato pagamento da parte del terzo)  che si occuperà di ripartire le somme tra l’avente diritto all’assegno e gli altri creditori, tenendo conto in questa ripartizione anche della natura e della finalità dell’assegno di mantenimento (che spesso, in ragione del relativo importo, svolge una funzione alimentare).

 

Avv. Paola Martino

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