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Mancato versamento assegno mantenimento figli minorenni

figli minorenni

MANCATO VERSAMENTO ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI MINORI E LA CONFIGURAZIONE DI REATO

Quando è’ configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli minorenni, in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento?

Per capire se il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento disposto a favore dei figli minorenni possa dar luogo alla configurazione di una condotta penalmente perseguibile, occorre partire dal contenuto dell’art. 570 seconda comma, n. 2 del codice penale.

Questo articolo per la parte di attuale interesse questo testualmente statuisce:

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale….. è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore….”.

Per mezzi di sussistenza devono intendersi i mezzi economici indispensabili per il mantenimento di una vita dignitosa.

Tali vengono ritenuti dalla Suprema Corte, non solo il vitto e l’alloggio, ma anche tutti quei mezzi che consentono, in base alle reali capacità economiche e personali del soggetto obbligato, un soddisfacimento anche parziale di altre necessità quotidiane come l‘abbigliamento, l’istruzione, i mezzi di trasporto e di comunicazione

Il requisito fondamentale di detto reato è lo stato di bisogno del figlio minore.

La Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 48740 del 6 dicembre 2023) conferma che per con configurazione del reato in questione ci si può basare sulla presunzione semplice che i figli minori siano in stato di bisogno, in ragione del mancato pagamento del relativo assegno di mantenimento

Ciò significa che, mentre nel caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge, il giudice penale deve verificare se effettivamente il beneficiario sia stato privato dei mezzi di sussistenza, nel caso di inadempimento verso il figlio minore, lo stato di bisogno semplicemente si presume, dal momento che il figlio, in considerazione della sua minore età è incapace di guadagnare reddito proprio e di provvedere, quindi, a sé stesso .

In altri termini, tutte le volte, in cui, l’assegno di mantenimento garantisca la soddisfazione di detti mezzi di sussistenza (avendo sostanzialmente, per il relativo importo, natura alimentare), il suo mancato versamento determina l’insorgenza di uno stato di bisogno e con esso la configurazione del reato in questione.

La configurazione del reato non è esclusa dalla circostanza che alla sussistenza della prole abbia provveduto o possa provvedere l’altro coniuge.

Questa presunzione semplice –  per la quale, si ripete, il mancato versamento dell’assegno di mantenimento induca nel figlio uno stato di bisogno, per sopravvenuta assenza dei mezzi di sussistenza – può essere esclusa e con essa la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, se il mancato versamento dell’assegno abbia riguardato un ristretto periodo di tempo.

Nel caso trattato dalla Suprema Corte qui in commento, l’imputato aveva omesso il pagamento dell’assegno di mantenimento di un solo mese e la metà delle spese straordinaria per il medesimo mese.

Ritiene la Corte che non basti la sola prova di tale mancato pagamento per configurare il reato in questione, se il pagamento dei successivi assegni sia avvenuto regolarmente, ma occorre verificare nel concreto se anche questo unico mancato pagamento abbia posto il figlio minore in stato di bisogno.

Da questa sentenza bisogna trarre la conseguenza che di per sé il mancato pagamento di una sola mensilità dell’assegno di mantenimento non sia sufficiente  a configurare il reato a patto pero che detto isolato mancato pagamento non abbia fatto venire meno per quel mese i mezzi di sussistenza al figlio

Il reato in parola è procedibile d’ufficio, il che significa che le autorità competenti possono procedere con l’azione penale anche senza una denuncia formale, purché abbiano conoscenza dei fatti che costituiscono il reato.

La notizia di reato può arrivare alla Procura della Repubblica attraverso diversi canali, come gli assistenti sociali, le forze dell’ordine, altri parenti o qualsiasi altra persona che abbia conoscenza della situazione. Una volta che la Procura è a conoscenza della situazione, può avviare un procedimento penale nei confronti del genitore inadempiente.

Il reato non può essere configurato nei confronti di chi si trova nell’incapacità finanziaria di adempiere agli obblighi assistenziali. Tuttavia, è necessario provare rigorosamente tale indigenza.

Avv. Paola Martino

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