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Spese straordinarie – Ottenere rimborso da genitore inadempiente

DOMANDE A CUI RISPONDE QUESTO ARTICOLO:

  • quali sono le spese straordinarie per il cui recupero è necessario intentare una causa specifica per il relativo accertamento?
  • Quali sono, invece, le spese straordinarie per il cui recupero si può intraprendere direttamente l’azione esecutiva nei confronti del genitore inadempiente?
  • In quale delle due categorie rientrano le spese universitarie?

spese straordinarie - rimborso genitore inadempiente

Con un recentissimo provvedimento del 18 marzo 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento delle spese straordinarie ed in particolare sulle spese universitarie e sulle modalità con le quali il genitore adempiente –  che quelle spese ha sostenuto, suo malgrado, per intero – può ottenere il rimborso della quota di sua spettanza da parte del genitore inadempiente.

La Suprema Corte, nel provvedimento in commento, ha distinto tue tipologie di spese straordinarie.

Nella prima rientrano gli esborsi destinati ai bisogni abituali del figlio, i quali pur essendo incerti nell’ammontare, sono però costanti e prevedibili nel loro ripetersi.

Queste sono le spese, cioè, che sostanzialmente soddisfano le esigenze ordinarie e prevedibili del figlio, e che quindi diventano sostanzialmente certe quando si verificano, e possono essere, quindi richieste come parte non fissa dell’assegno di mantenimento.

Ciò significa che queste spese straordinarie, pur non essendo incluse nell’importo fisso e periodico dell’assegno, possono essere richieste dal genitore che le ha anticipate all’altro, senza la necessità di un nuovo accertamento giudiziale.

Detto genitore può quindi, notificare direttamente al genitore inadempiente l’atto di precetto, invocando lo stesso provvedimento  con il quale il Giudice ha regolato il mantenimento dei figli.

Ovviamente nell’atto di precetto sarà necessario fare un elenco esaustivo e dettagliato delle spese straordinarie di cui si chiede il rimborso.

Se anche a seguito della notifica dell’atto di precetto il genitore inadempiente non dovesse corrispondere la parte di sua competenza, allora occorrerà agire in via esecutiva nei relativi confronti, con, ad esempio, un pignoramento presso terzi, con il quale potrà essere possibile pignorare parte del relativo stipendio.

Possono essere considerati esempi di spese straordinarie c.d. routinarie: le spese per l’acquisto dei libri di testo, le spese per le tasse scolastiche, quelle per l’acquisto degli occhiali da vista, per il pagamento di visite specialistiche di controllo, nonché le spese di bollo ed assicurazione per i mezzi adoperati dai figli.

Le spese routinarie, si ripete, sono quelle che, al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli sono certamente plausibili e, quindi, prevedibili nel loro verificarsi, ancorché incerte nel loro ammontare, comunque ipotizzabile.

Le spese straordinarie vere e proprie, che non possono cioè ritenersi comprese nella parte non fissa dell’assegno di mantenimento sono, invece, quelle spese imprevedibili al momento di determinazione dell’assegno, e, di rilevante ammontare, ovvero quelle spese che esulano dal concetto dei bisogni ordinari del figlio.

Recuperare queste spese dal genitore inadempiente è un po’ più complesso dal momento che non si può notificare a questi un atto di precetto e procedere, poi, in via esecutiva, ma occorre intentare una causa apposita per far accertare l’esistenza e la quantificazione di tali spese.

In detto autonomo giudizio, verrà poi verificato, non solo se detta spesa sia rispondente alle esigenze del figlio, ma anche se sia proporzionata alle condizioni economico-patrimoniali del genitore che ad esse deve far fronte.

Chiarito che esistono spese straordinarie routinarie, ovvero quelle che – nel momento in cui viene determinata l’entità dell’assegno per il figlio –  sono prevedibili anche nell’importo, e spese che, invece, sono straordinarie nel vero senso del termine, dal momento che soddisfano esigenze del figlio non prevedibili al momento cui viene determinato il suo mantenimento, occorre chiarire come si configurano le spese universitarie ed in particolar modo quelle per l’alloggio necessario alla frequentazione di una università fuori sede.

La Suprema Corte, nel provvedimento in commento ritiene che si tratta di spese straordinarie imprevedibili, in particolare se il figlio era ancora piccolo al momento della determinazione del relativo mantenimento, con la conseguenza che dette spese non erano neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno, perché suscettibili di possibile verificazione  solo molti anni dopo (come, per l’appunto la frequentazione universitaria di un bambino), e dunque prive del requisito dell’attualità.

Per queste spese, pertanto, come per tutte le altre di importo significativo e non prevedibili al momento in cui viene determinato l’assegno a carico del genitore non collocatario (ovvero del genitore con il quale il figlio passa la parte minore del suo tempo), se si vuole ottenere il rimborso da quest’ultimo che si rifiuta di sostenerle, sarà necessario procedere ad un accertamento giudiziale specifico, che ne accerti, fra l’altro la compatibilità con le condizioni economiche di detto genitore.

 

Avv. Paola Martino

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