La Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza del 10 febbraio 2023, conferma il suo orientamento circa la rilevanza del reddito di entrambi i genitori ai fini della determinazione dell’entità dell’assegno spettante al figlio.
La sentenza in commento conferma il consolidato principio per il quale ciascun genitore deve provvedere al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze. Pertanto, la determinazione dell’entità dell’assegno per il genitore non collocatario deve essere preceduta da una valutazione comparativa tra i redditi di entrambi. Ciò significa, per fare un’ipotesi meramente esemplificativa, che se il genitore non collocatario disponga di uno stipendio di 1.500 euro e l’altro di uno di 3.000,00 euro, quest’ultimo dovrà contribuire all’assegno di mantenimento figlio in misura maggiore rispetto al primo.
Ciò presuppone che il Giudice dovrà svolgere un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori al fine di determinare correttamente, il contributo di ciascuno al mantenimento del figlio.
Se è vero che la determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli non può prescindere da una valutazione comparativa della capacità patrimoniale e reddituale di entrambi in genitori, è altresì vero che alla relativa quantificazione il Giudice giungerà considerando i criteri indicati nell’art. 337 ter Cod. Civ., come riscritto dalla recentissima riforma c.d. Cartabia (D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 ):
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
Occorre poi rilevare come l’assegno per il mantenimento figlio sia spesso soggetto a revisione con il mutare dell’età e, quindi, dell’esigenze dello stesso.
E’ comune esperienza che un bambino abbia esigenze completamente diverse rispetto ad un adolescente, piuttosto che ad un giovane adulto.
In caso di mutamento delle esigenze del figlio è importante ricordare come sia necessario procedere alla modifica del provvedimento giudiziario (ovvero negoziale, in caso in cui si fosse ricorso alla negoziazione assistita) che ha stabilito, in origine, l’entità dell’assegno di mantenimento, chiedendo che ne venga disposto un aumento, comprovando la sopravvenuta insufficienza dell’assegno a soddisfare le attuali necessita della prole.
Parimenti, se il genitore onerato dell’assegno ritenga che vi siano le condizioni per la relativa diminuzione non potrà di propria iniziativa ridurre la relativa entità, ma dovrà rivolgersi al Giudice, ovvero intraprendere il procedimento di negoziazione assistita, per ottenerne la formale riduzione.
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