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Casa Coniugale, diritto di abitazione del coniuge superstite

casa coniugale

IN CASO DI MORTE DEL CONIUGE, QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER LA NASCITA IN CAPO ALL’ALTRO CONIUGE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE DELLA CASA CONIUGALE?

Della questione si occupa l’art. 540 del Codice Civile che, per la parte di attuale interesse, così testualmente recita: “al coniuge, anche quanto concorra con altri chiamati, sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”
Questo articolo garantisce al coniuge superstite il diritto di continuare a vivere nella stessa casa coniugale in cui ha vissuto con l’altro, perpetuando il suo ricordo, nonché  le stesse abitudini di vita e  lo stesso status sociale di cui godeva durante il matrimonio.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER LA NASCITA DEL DIRITTO DI ABITAZIONE ?

Il primo presupposto per la nascita del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite è che questi, al momento della morte dell’altro, vi sia legato, da un valido rapporto matrimoniale e che sia con il medesimo convivente.

Ciò significa che il diritto di abitazione non può riconoscersi in capo al coniuge che, pure essendo regolarmente sposato al momento della morte dell’altro, non conviva più con lo stesso, avendo stabilito altrove la propria residenza.

Ciò in quanto per casa coniugale deve intendersi solamente quell’immobile in concreto adibito a residenza familiare, ovvero quello in cui i due coniugi vivono insieme, svolgendovi la loro vita domestica.

A maggior ragione, quindi, non può riconoscersi alcun diritto di abitazione in capo al coniuge che, al momento della morte dell’altro, era dallo stesso legalmente separato, con conseguente cessazione della convivenza, non potendosi più individuare, in tal caso, alcuna casa coniugale.

Certamente nessun diritto di abitazione viene riconosciuto in capo al coniuge cui è stata addebitata la separazione, anche se, per ipotesi, al momento della morte dell’altro, ancora viva nella casa familiare.

Né, ovviamente, alcun diritto di abitazione sorge in capo al coniuge divorziato.

Essendo venuto meno il vincolo matrimoniale, infatti, alcuna abitazione coniugale potrà dirsi esistente al momento della morte del coniuge che l’abitava.

Il secondo presupposto per la nascita del diritto di abitazione in parola è che la casa coniugale sia, o di proprietà esclusiva del coniuge defunto, ovvero in comproprietà con l’altro coniuge.

Ciò significa che se la casa coniugale, al momento della morte del coniuge è di proprietà del coniuge defunto e di un terzo, nessun diritto di abitazione potrà essere riconosciuto al coniuge superstite, dal momento che, in tal caso, il coniuge superstite non potrà godere interamente dell’abitazione familiare per la presenza del terzo proprietario: godimento integrale questo che costituisce lo scopo principale della norma che riconosce detto diritto di abitazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, inizialmente aveva previsto che in tal caso spettasse al coniuge superstite l’equivalente monetario del diritto di abitazione che non poteva esercitare, per la presenza del terzo proprietario.

Successivamente questo ristoro economico è stato del tutto escluso, ritenendo la Suprema Corte che non sia possibile attribuire un contenuto economico al diritto di abitazione che ha senso solo se consente al coniuge rimasto di godere per intero della abitazione familiare ed a cui deve essere attribuito un interesse di prevalente natura morale, anzichè economica

 

diritto-di-abitazione

 

IL DIRITTO DI ABITAZIONE SI STENDE ANCHE SU CASE DIVERSE DA QUELLA CONIUGALE?

No

Il diritto di abitazione esiste solo sulla casa coniugale e sui relativi accessori e pertinenze, ovvero si ripete, sulla casa  dove i coniugi svolgevano la loro vita e non su eventuali seconde case (si pensi a quelle delle vacanza) anche se fossero di proprietà del solo coniuge, poi, defunto, ovvero in comproprietà con l’altro .

CHE TIPO DI DIRITTO E’ IL DIRITTO DI ABITAZIONE  E QUANDO NASCE?

Il diritto di abitazione è un diritto di natura reale, questo significa che è opponibile a tutti e non solo agli altri coeredi.
Detto diritto è al tempo stesso un diritto di natura personale nel senso che non può essere ceduto a terzi.
Questo diritto nasce immediatamente ex lege al momento della apertura della  successione.

QUANTO DURA IL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA CONIUGALE A SEGUITO DEL DECESSO DELL’ALTRO CONIUGE?

Il diritto di abitazione di cui al presente articolo, dura tutta la vita del coniuge superstite.

COSA NON PUO’ FARE IL TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE?

Il titolare del diritto di abitazione, a differenza del titolare del diritto di usufrutto, non può trasferire il proprio diritto a terzi soggetti, non può concedere ipoteca sulla casa coniugale sul quale esercita detto diritto, non può dare in locazione detta casa.

PUO’ ESSERE PIGNORATO IL DIRITTO DI ABITAZIONE?

No   

COSA ACCADE SE LA CASA CONIUGALE E’ EREDITATA, OLTRE CHE DAL CONIUGE SUPERSTITE, ANCHE DAI FIGLI DELLA COPPIA, O SOLO DA QUESTI ULTIMI ?

Se la casa coniugale cade in eredità, oltre che dell’altro coniuge, anche dei figli della coppia, o solo di questi ultimi, solo il coniuge superstite avrà diritto di abitazione sull’immobile e non anche i figli e solo il coniuge superstite sarà soggetto passivo di imposta, risultando gli altri eredi come dei nudi proprietari.

Avv. Paola Martino

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