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Licenziamento – Riduzione Assegno Mantenimento Figli

riduzione assegno di mantenimento

E’ POSSIBILE CHIEDERE LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI SE SI VIENE LICENZIATI?

La risposta a detto quesito è affermativa.

Il provvedimento con il quale il Giudice stabilisce, in sede di separazione o di divorzio, l’entità dell’assegno di mantenimento per i figli minorenni  e/o non autosufficienti può essere modificato, su richiesta dell’obbligato, ove mutino, in senso peggiorativo le relative condizioni economiche che esistevano al momento della determinazione di detto assegno.

In questa ottica, quindi, il licenziamento del genitore obbligato costituisce una circostanza sopravvenuta, non prevedibile al momento della iniziale determinazione dell’assegno di mantenimento, che determina un concreto impoverimento delle sostanze di quest’ultimo, tale da giustificare una nuova valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale dei due genitori, e, di conseguenza la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto.

Il genitore obbligato che ottiene dal Giudice la riduzione dell’importo  dell’assegno di mantenimento, può chiedere all’altro genitore la restituzione di tutti gli importi versati in eccedenza, in quanto  gli effetti della revisione dell’assegno,  giustificata da fatti sopravvenuti, opera da quando questi fatti sopravvenuti si sono verificati.

 

Avv. Paola Martino

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